EBT COMPARTO ALBERGHI MILANO E PROVINCIA

Salute e sicurezza


Salute e sicurezza sul luogo di lavoro rappresentano, e hanno sempre rappresentato, una delle principali preoccupazioni del legislatore in materia di lavoro. A partire da metà Ottocento con la rivoluzione industriale, la questione degli infortuni sul lavoro richiamò l’attenzione dell’opinione pubblica, tanto che in quel periodo fu varata la prima legislazione in materia.

A tal proposito giova specificare come si sono definiti nel corso del tempo i due ambiti:

  • SALUTE - stato di benessere fisico, mentale e sociale, non solo assenza di malattia e permette di svolgere il proprio ruolo sociale.
  • SICUREZZA - situazione certa e costante di non pericolo e garantisce lo svolgimento di qualsiasi attività senza pregiudizio all’integrità psichica e fisica.

In Italia abbiamo assistito ad una proliferazione di norme ad hoc che si sono succedute senza soluzione di continuità dagli anni ’50 ad oggi e che legislatore ha voluto riordinare in modo sistematico emanando il Testo Unico su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. lgs n. 81/2008).

L’approccio al tema della sicurezza, che il legislatore ha introdotto con il suddetto Testo Unico, ha come obiettivo il raggiungimento del benessere sul luogo di lavoro, mirando così a migliorare anche la qualità dell’occupazione e della produzione, della quale un ambiente sano e sicuro è una delle componenti fondamentali.
Creare un numero maggiore di posti di lavoro di migliore qualità, dove salute e sicurezza sono gli elementi fondanti dell’occupazione stessa, è l'obiettivo che ogni società deve darsi. In questa prospettiva, quindi, il datore di lavoro non deve più imporre dall’alto il rispetto delle norme di prevenzione, ma è tenuto ad organizzare la sicurezza, richiedendo l’osservanza delle misure disposte e concordate, dopo avere informato, formato e addestrato i lavoratori, coinvolgendoli in un ben definito programma di consultazione e cooperazione.

Entrando nello specifico parlare di sicurezza equivale a riferirsi a due ambiti distinti ma strettamente correlati:

  • Sicurezza oggettiva: riguarda gli aspetti impiantistici, strutturali e di protezione collettiva e individuale.
  • Sicurezza soggettiva: riguarda gli aspetti culturali, comportamentali, comunicativi e alle prassi seguite dai lavoratori.

Gli aspetti oggettivi limitano il rischio presente, quelli soggettivi aumentano la capacità di gestire e affrontare il rischio presente, ma anche la possibilità di migliorare la qualità della vita lavorativa. I due aspetti vanno considerati come un sistema poiché lavorare in un ambiente ben strutturato dal punto di vista oggettivo (impianti a norma, rischi ridotti e sotto controllo, ecc…), ma non aver un gruppo di lavoro adeguatamente informato, formato e addestrato, o al contrario aver un gruppo di lavoro ben formato ma in ambienti non sicuri comporta, comunque, un alto rischio. In linea di massima si può affermare che sono gli aspetti soggettivi a governare quelli oggettivi, i quali però a loro volta possono incidere o ostacolare il comportamento o il modo di pensare. Il benessere in ambito lavorativo quindi si colloca negli aspetti soggettivi, poiché l’incidere sul fattore umano migliora le condizioni di sicurezza e salute dell’individuo e dell’organizzazione stessa.

Il testo unico sulla sicurezza

Nel Testo Unico sulla sicurezza le principali novità rispetto alle precedenti norme sono:

  • l’accorpamento di tutta la normativa finora emanata all’interno di un unico Decreto Legislativo (D. lgs. 81/2008);
  • il completamento del quadro previsto dalla legge n. 123/2007 (sospensione dell’attività anche in presenza di violazioni alle norme sulla sicurezza, miglioramento del coordinamento dell’attività di vigilanza);
  • le misure di tutela della salute e sicurezza vengono estese a tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia di contratto in virtù del cosiddetto principio di “effettività della tutela”;
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (e relativa introduzione del RLS territoriale o di sito produttivo) diventa ancor di più una figura centrale nell’azienda;
  • la definizione della figura del Preposto e del Dirigente;
  • anche l’azienda sotto forma di soggetto giuridico può essere perseguita civilmente e penalmente;
  • l’estensione obblighi per il Datore di lavoro (DL) e definizione degli obblighi specifici per Dirigenti e Preposti con relative sanzioni penali e amministrative;
  • la specifica dei contenuti minimi del Documento di valutazione del rischio (DVR);
  • il grande risalto al ruolo dell’informazione, formazione e addestramento;
  • la nascita del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che ne stabilisce in alcune specifiche fattispecie l’obbligo a carico del Committente, in particolare in caso di appalto, indicante le misure da adottare per eliminare le interferenze tra collaboratori di aziende diverse operanti nei medesimi spazi.

L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori sulla sicurezza rappresentano, quindi, uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro e la chiave per un reale miglioramento dei livelli di sicurezza e salute, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda che, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, risulta essere la seguente:

  • per le aziende classificate come “Rischio Basso” la durata è di 8 ore
  • per aziende classificate come “Rischio Medio” la durata è di 12 ore
  • per aziende classificate come “Rischio Alto” la durata è di 16 ore

I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l'accesso ai reparti produttivi e che svolgono attività d'ufficio eventualmente con uso del videoterminale (quali ad esempio: impiegato amministrativo, impiegato commerciale, centralinista, addetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo di carattere specifico per "Attività d'ufficio" della durata di 4 ore. Inoltre i Lavoratori devono effettuare un Aggiornamento della durata di 6 ore ogni 5 anni. Il primo quinquennio dall'entrata in vigore dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 è scaduto il giorno 11/01/2017.

La formazione, secondo quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni, prevede due moduli, uno di carattere “Generale” e l’altro di carattere “Specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.

I soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale

La normativa sulla sicurezza si pone l’obiettivo del continuo miglioramento del benessere, sia esso fisico, morale e sociale sul luogo di lavoro. Tutti sono tenuti a partecipare attivamente al raggiungimento di obiettivi che sono tra loro complementari, obiettivi individuati dalla Commissione della Comunità Europea e fatti propri dal nuovo Testo Unico.

Secondo quanto indicato nell’art. 2 del D.lgs. n. 81/08 le figure coinvolte sono:

Il lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Il Datore di lavoro (DL)

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il rappresentante dei lavoratori (RLS)

E’ una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Il Medico competente (MC)

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

Il Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Il Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Gli addetti primo soccorso (ASPP)

Secondo quanto indicato nell’art.45 del D. lgs 81/08: “Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati

Gli addetti antincendio (ASPP)

Si tratta dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Il servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPPR)

L'SPPR è definito come:“L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 33)
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)

Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di RSPP a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.

“Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di prevenzione e protezione dei rischi deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, a frequentare i successivi corsi di aggiornamento.

Riunione periodica (art. 35)

Nelle aziende con più di 15 dipendenti è prevista una riunione periodica almeno una volta all’anno.
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

  • il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • il medico competente, ove nominato;
  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

  • il documento di valutazione dei rischi;
  • l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  • i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  • i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

  • codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
  • obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori é facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione. Alla fine della riunione deve essere redatto un verbale che può essere consultato dai partecipanti.

I nostri servizi

Formazione

EBT Alberghi promuove corsi di formazione nell’area dell'igiene e sicurezza alimentare, salute e sicurezza sul lavoro, informatica, lingue e di miglioramento delle competenze professionali degli addetti di sala, cucina e bar.
I corsi, per i dipendenti delle aziende in regola con la contribuzione dell’Ente Bilaterale, non prevedono oneri aggiuntivi.

Salute e sicurezza

EBT Alberghi promuove l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza, è sede nella quale portare eventuali controversie che possano sorgere in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni comunica alle aziende e ai lavoratori interessati i nominativi dei rappresentanti territoriali per la sicurezza dei lavoratori

Conciliazione

Presso EBT Alberghi Milano è istituita la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per le vertenze in materia di lavoro con il compito di supportare le parti nel tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di controversie individuali di lavoro.

Dimissioni telematiche

L'Ente Bilaterale è abilitato per assistere i lavoratori nella compilazione ed invio del modello di dimissione. Il servizio può essere richiesto prenotando un appuntamento presso l'ufficio preposto.



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