L'articolo 36 del DLgs. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all'utilizzo dei lavoratori somministrati.
Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2019 per le imprese che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2018 - 31.12.2018).
Per le aziende che applicano i CCNL del Turismo il termine è il 20 febbraio (Alberghi, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo, Agenzie di Viaggi).
La comunicazione deve essere inviata solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2018.
La comunicazione, in assenza di RSA/RSU, deve essere inviata alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori, ai seguenti indirizzi:
La comunicazione annuale può essere inoltrata alle OO.SS. tramite l'Associazione imprenditoriale alla quale l'azienda aderisce.
Le imprese associate, in regola con il versamento del contributo ASCOM e prive di RSA/RSU, possono trasmettere a Confcommercio Milano la comunicazione annuale, con tutte le informazioni richieste dalla legge, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: sindacale.confcommerciomilano@ticertifica.it
La Direzione Relazioni Sindacali – Lavoro – Bilateralità provvederà ad inviare alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria la comunicazione ricevuta.
LA COMUNICAZIONE DOVRA' PERVENIRE (esclusivamente attraverso posta elettronica certificata) ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDÌ 30 GENNAIO.
Si ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250.
La Direzione Relazioni Sindacali – Lavoro – Bilateralità predisposto la "Guida operativa alla comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato", quale utile aiuto alle aziende associate per assolvere a questo adempimento amministrativo.